Nuovi libretti per caldaie e condizionatori.
Dal 1° giugno.Le norme
Airsystemimpianti.com ti comunica:
Da domenica 1° giugno cambiano i documenti che certificano l'efficienza tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva installati in luoghi pubblici o privati.
È quanto stabilito dal decreto 10 febbraio 2014 del ministero dello Sviluppo Economico intitolato "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.74/2013".
Le novità in vigore dal 1° giugno sono sostanzialmente due:
• tutti gli impianti, sia esistenti che di nuova installazione, dovranno essere muniti di un nuovo libretto di impianto;
• al momento degli interventi di manutenzione e controllo dovrà essere compilato il “Rapporto di efficienza energetica” per gli apparecchi di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10KW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 KW con o senza produzione di acqua calda sanitaria.Quali sono le caratteristiche del nuovo libretto di impianto?
Il nuovo modello di libretto è unico per tutti gli impianti definiti “termici”, indipendentemente dalla potenza, dalla tecnologia utilizzata (anche energia rinnovabile), dal servizio a cui sono destinati (climatizzazione invernale/estiva).
Il nuovo libretto sostituisce i modelli precedentemente esistenti denominati “libretto di impianto” e “libretto di centrale” di cui all’art. 11, comma 9 D.P.R. 412/1993. Il nuovo libretto, infatti, è costituito da un singolo modello, personalizzabile, composto da tante schede assemblate in funzione degli apparecchi e delle componenti dell’impianto.In quali casi sarà necessario compilare più libretti di impianto?
Se un edificio possiede due impianti di climatizzazione separati (uno per la climatizzazione invernale e uno per quella estiva aventi ad esempio in comune solamente il sistema di rilevazione delle temperature), sarà necessaria la compilazione di due distinti libretti di manutenzione.Quali sono gli adempimenti per i nuovi impianti?
Per i nuovi impianti la compilazione del modello dovrà essere effettuata all’atto della prima messa in servizio a cura dell’impresa installatrice, che rilascerà anche il risultato della prima verifica.Quali sono gli adempimenti per gli impianti già esistenti al 1° giugno?
La compilazione del nuovo libretto, che potrà avvenire sia nella modalità cartacea sia nella modalità digitale, sarà a cura del responsabile dell’impianto, ovvero dall’eventuale terzo responsabile. Il libretto verrà generato dall’installatore assemblando le schede pertinenti alla tipologia di impianto installata.
Se risulteranno necessarie delle integrazioni al libretto alla luce delle differenti legislazioni disposte dalle Regioni e dalle Province autonome, verranno inserite nel libretto delle schede aggiuntive.Quali sono le sanzioni in caso di inadempimento?
In caso di inadempimento, si applicheranno le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 192/2005 in aggiunta alle eventuali disposizioni previste dalla disciplina normativa.Come cambia il Rapporto di controllo di efficienza energetica?
Sempre dal 1° giugno, il “Rapporto di controllo di efficienza energetica” deve essere conforme ai modelli allegati al decreto citato, che non saranno più divisi per potenza nominale, ma per tipologia di generatore:
• gruppi termici: rapporto di controllo di tipo 1;
• gruppi frigo: rapporto di controllo di tipo 2;
• scambiatori: rapporto di controllo di tipo 3;
• cogeneratori: rapporto di controllo di tipo 4.
Tali rapporti hanno lo scopo di certificare che i controlli effettuati siano conformi a quanto previsto dalle norme "Uni" o rientranti nei limiti indicati dal DPR. n.74/2013. I rapporti andranno compilati al momento dell’effettuazione degli interventi di controllo e manutenzione degli impianti sopra indicati, così come previsto dal DPR n.74/2013.
Anche per questa tipologia di adempimento si prevede che, se un impianto è composto da più generatori, dovranno essere redatte tante pagine quanti sono i generatori; così come, in caso di gruppi termici modulari, andranno redatte tante schede quante sono le analisi dei fumi previste dal libretto.
Il Rapporto di controllo di efficienza energetica non dovrà essere compilato per gli impianti termici alimentati esclusivamente da fonti di energia rinnovabile; rimane comunque obbligatoria la compilazione del libretto.
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